Archivi giornalieri: 8 Febbraio 2010

Gas: più garanzie ai consumatori per letture e bollette

gasSostituzione gratuita del contatore; restituzione di eventuali somme non dovute; maggiori garanzie sulla ricostruzione dei consumi effettivi. Sono queste le ulteriori garanzie a tutela dei consumatori, introdotte dall’Autorità per l’energia in caso di malfunzionamento del contatore gas .

Nel caso in cui si accerti un malfunzionamento del contatore, con la delibera ARG/gas 7/10, che innova il Testo Unico della qualità per i servizi del gas, l’Autorità ha previsto la sua sostituzione, senza alcun onere per il cliente, ed il diritto ad un’esatta ricostruzione dei consumi, a partire dall’ultima lettura ritenuta valida dal consumatore stesso. Al consumatore viene quindi garantita anche la restituzione di quanto eventualmente ingiustamente pagato.

L’Autorità ha anche stabilito che quando non è possibile determinare con certezza il momento in cui il contatore ha iniziato a non funzionare correttamente, il distributore deve garantire la  ricostruzione dei consumi nel periodo compreso tra l’ultima lettura (validata dal distributore e non contestata dal cliente) e la  data di verifica sul posto del contatore o quella della sua sostituzione per la verifica presso un laboratorio qualificato.

Se non fossero disponibili letture validate,  la ricostruzione dei consumi deve essere fatta risalendo fino ad un massimo di cinque anni. Inoltre, se la ricostruzione fosse  sfavorevole al consumatore, nel caso in cui il distributore non avesse rispettato la regolazione vigente (in materia di rilevazione, archiviazione e messa a disposizione delle misure dei contatori),  al cliente non può essere  addebitato l’importo derivante dalla ricostruzione.

Le nuove regole si applicano anche nel caso in cui la richiesta di verifica del contatore sia stata  presentata su iniziativa del venditore.

La delibera ARG/gas 7/10 citata (disponibile sul sito www.autorita.energia.it) introduce modifiche al Testo Unico della qualità dei servizi gas (RQDG) nelle parti che disciplinano la verifica del contatore su richiesta del cliente, all’interno della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012.

Compra casa in sicurezza con la guida “Acquisto in costruzione”

cantiere Comprare una casa non è mai semplice, soprattutto in tempi di crisi. Ma quando la “crisi” investe settori delicati, come quello delle costruzioni si rischia di incappare in nodi difficili da districare. Per rendere meno impervio il terreno dell’acquisto di un immobile arriva la quinta “Guida per il cittadino” dal titolo “Acquisto in costruzione. La tutela nella compravendita di un immobile da costruire”, presentata nei giorni scorsi dal Consiglio Nazionale del Notariato e da 12 associazioni dei Consumatori, tra le quali, ovviamente, c’è anche la Lega Consumatori.

Il vademecum è disponibile gratuitamente cliccando qui. Scopo della pubblicazione è quello di diffondere e promuovere la conoscenza del decreto legislativo 112 del 2005, che prevede forme di tutela, “ancora poco conosciute” a vantaggio del contraente “debole” in caso di fallimento del costruttore. Tra queste: la garanzia fideiussoria, l’esclusione della revoca fallimentare, il diritto di prelazione in caso di vendita d’asta, la polizza assicurativa indennitaria di durata decennale.

In sostanza, in caso di fallimento del costruttore, l’acquirente, anziché essere costretto ad avviare lunghe e costose azioni giudiziarie, si potrà rivolgere direttamente alla banca o all’assicurazione o altro intermediario finanziario abilitato per vedersi restituire le somme fino a quel momento versate.

Tale pacchetto, comprende inoltre sempre l’obbligo, a carico del costruttore, di consegnare all’acquirente una polizza assicurativa indennitaria di durata decennale a garanzia del risarcimento di eventuali danni materiali dell’immobile, derivanti da rovina parziale o gravi difetti costruttivi, con effetto dalla data di costruzione dei lavori. In caso di fallimento dell’impresa il notaio è inoltre autorizzato a procedere al frazionamento del mutuo originario contratto dal costruttore per finanziare l’opera, in ipoteche da iscrivere a ciascuna delle unità condominiali che l’assegnatario potrà decidere di pagare in tutto o in parte.