Archivio mensile:Maggio 2012

L’etichettatura dei pneumatici: una novità a favore dei consumatori

Il consumatore è ormai abituato da tempo a rilevare da un’etichetta caratteristiche del prodotto che sta acquistando. Questo è il caso dei prodotti alimentari, ma anche di articoli non commestibili come i tessili, le calzature, i cosmetici, i detergenti, ecc. A queste etichette se ne sono affiancate più recentemente altre con l’obiettivo di fornire al consumatore finale parametri oggettivi sull’efficienza energetica: come ad esempio gli elettrodomestici e più recentemente gli immobili.

Anche i pneumatici, a partire dal prossimo 1° novembre, avranno una loro etichettatura che valuterà alcuni parametri che caratterizzano il “prodotto pneumatico”, ovverosia: la resistenza al rotolamento, l’aderenza su bagnato ed il rumore esterno da rotolamento.

Si tratta di una novità assoluta introdotta dal Regolamento UE 1222/2009 che si pone l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza economica ed ambientale del trasporto su strada attraverso la promozione di pneumatici più sicuri ed efficienti dal punto di vista dei consumi di carburante, con bassi livelli di rumorosità. Il Presente regolamento consente agli utenti finali di effettuare scelte più consapevoli al momento dell’acquisto dei pneumatici, prendendo in considerazione anche queste informazioni oltre ai fattori che vengono solitamente tenuti in conto nel processo d’acquisto.

Sono soggetti ad etichettatura tutti i tipi di pneumatici destinati ad autovetture, veicoli commerciali leggeri e pesanti prodotti dopo il 1° luglio 2012. L’etichettatura dei pneumatici non si applica ai pneumatici moto, ricostruiti, off road professionali, per impiego temporaneo, racing ed altre categorie specifiche.

L’etichettatura dei pneumatici rappresenta una novità ed una opportunità per il consumatore finale perché consente di avere elementi oggettivi per valutare alcune prestazioni importanti per i pneumatici che prima d’ora non erano immediatamente percepibili. Da ricordare però che esistono numerose altre caratteristiche che determinano le prestazioni complessive di un pneumatico che non sono disciplinate da questo nuovo sistema di valutazione. Inoltre, nel processo di acquisto resta imprescindibile il consiglio ed il supporto dei rivenditori specializzati nell’orientare al meglio il consumatore nella scelta del pneumatico di qualità più adatto alle proprie esigenze.

L’etichetta si presta per sua natura a possibili usi non corretti o addirittura a contraffazione. E’ pertanto necessario che il nostro Paese attivi nel più breve tempo possibile un sistema di controllo sul mercato volto ad evitare che si verifichino inadempimenti con danni non solo ai consumatori, ma anche ai costruttori seri che tanto si sono adoperati per fornire al mercato elementi di valutazione all’insegna della trasparenza con il fine ultimo, da un lato di migliorare l’efficienza economica ed ambientale del trasporto su strada e dall’altro di accrescere la sicurezza stradale.

“L’etichettatura dei pneumatici è un vantaggio per il consumatore che avrà alcuni elementi oggettivi per poter orientare le proprie scelte che si aggiungeranno a quelli che vengono abitualmente valutati durante il processo di acquisto” ‐ afferma Fabio Bertolotti, Direttore Assogomma. “Questa novità dovrà però essere accompagnata da una efficace attività di controllo sul mercato da parte delle Autorità preposte. Senza controlli infatti si favorirà la frode in commercio con vendita di prodotti non conformi a tutto svantaggio sia del consumatore finale che dei costruttori corretti, vanificando gli sforzi tecnologici finalizzati a migliorare efficienza economica, ambientale e di sicurezza stradale.”

Le tre informazioni contenute nell’etichetta dei pneumatici

  1. La resistenza al rotolamento
    È una forza che agisce in direzione opposta a quella di moto durante il rotolamento del pneumatico. In buona sostanza il pneumatico si deforma (il suo fianco e la sua area di contatto al suolo) a causa del peso del veicolo e delle sollecitazioni dovute alla guida e queste deformazioni dissipano energia e quindi contribuiscono ad aumentare il consumo di carburante del veicolo. Pertanto una più bassa resistenza al rotolamento si traduce in minori consumi di carburante.
  2. L’aderenza su bagnato
    E’ la logica conseguenza della capacità di frenare, ovvero di aderire su superfici bagnate. E’ un parametro che è stato giudicato dalla Commissione Europea come la situazione più rappresentativa per misurare la sicurezza stradale di un pneumatico.
  3. Il rumore esterno da rotolamento
    E’ il rumore, prodotto dal pneumatico durante la marcia, che si percepisce all’esterno del veicolo.

L’etichetta e le sue classificazioni

Sono previste sette classi di merito sia per misurare la resistenza al rotolamento, sia l’aderenza su bagnato. Le classi sono caratterizzate da una lettera compresa tra A (la più efficiente o migliore) e G (la meno efficiente o peggiore).
Per quanto riguarda la resistenza al rotolamento la differenza tra un prodotto di classe A ed uno di classe G può tradursi in un minore consumo di carburante fino al 7,5% ed anche di più nel caso di mezzi pesanti.

Per quanto riguarda l’aderenza su bagnato, la differenza tra un prodotto di classe A ed uno di classe G può tradursi in un minor spazio di frenata fino al 30% (ad esempio per una vettura che viaggia a 80 Km/h la riduzione potrebbe essere fino a 18 mt in meno).

Infine per quanto riguarda il rumore da rotolamento i valori sono espressi in decibel e sono previste 3 classi in relazione al numero delle barre. Il livello di rumorosità con tre barre nere è quello peggiore perché supera il futuro valore limite europeo obbligatorio. Due barre piene identificano il prodotto intermedio che avrà un numero di decibel di rumorosità fino a 3db in meno del valore limite futuro. Una barra sta a significare che il livello di rumorosità del pneumatico è inferiore di oltre 3db rispetto al valore limite futuro. Una diminuzione di 3db equivale a dimezzare l’intensità del rumore.

page2image25472
page2image25744
page2image26016
page2image26288

Entrata in vigore e campo di applicazione

Tutti i pneumatici soggetti al Regolamento 1222/2009 immessi sul mercato a partire dal prossimo 1° novembre 2012 e prodotti dopo il1° luglio 2012 dovranno riportare o essere accompagnati dall’etichettatura.
Sono soggetti all’etichettatura tutti i tipi di pneumatici destinati ad autovetture, veicoli commerciali leggeri e pesanti prodotti dopo il 1° luglio 2012.

E’ consentito vendere sul mercato pneumatici con relativa etichettatura solo a partire dal prossimo 30 maggio 2012.

Ruolo degli attori coinvolti

Produttori/Importatori:

  • le informazioni devono essere rese disponibili come materiale tecnico promozionale sia su carta sia su siti web per ogni tipo di pneumatico vettura e veicoli commerciali.
  • A scelta del produttore o dell’importatore applicare uno specifico adesivo sul battistrada del pneumatico o un’etichetta che accompagna la consegna di un intero lotto di fornitura di pneumatici destinati alla rivendita e al consumatore finaleRivenditori:
  • devono assicurare che i pneumatici visibili ai consumatori riportino un’etichetta adesiva o un cartellino illustrativo nelle immediate vicinanze che deve essere visibile all’acquirente prima dell’acquisto.
  • Nel caso i pneumatici in vendita non siano visibili agli utenti finali, i rivenditori devono fornire le informazioni riportate in etichetta durante il processo/perfezionamento della vendita.
  • Le indicazioni poste in etichetta devono essere riportate anche sulla cosiddetta prova di acquisto, ovverosia scontrino fiscale, fattura, ecc. oppure su apposito documento di accompagnamento a quello fiscale.I pneumatici a stock, privi delle informazioni riportate in etichetta, possono essere venduti anche dopo il 1° novembre 2012 a condizione che siano stati prodotti prima del 1° luglio 2012.

    Rivenditori/Distributori di veicoli:

  • Sono tenuti a dichiarare le classi di appartenenza dei pneumatici che equipaggiano il veicolo se differenti da quelli di serie
  • Se viene data la possibilità al cliente di scegliere il pneumatico, devono essere fornite le informazioni riportate in etichetta prima di concludere la vendita.
  • Se vengono proposti cerchi in opzione con pneumatici identici a quelli di serie non è necessario fornire le informazioni riportate in etichetta.Avvertenze e consigli per il consumatore:

    1. Le informazioni riportate in etichetta non richiedono una modifica alla marcatura sui fianchi dei pneumatici. In buona sostanza occorre verificare le informazioni riportate in etichetta consultando materiale tecnico promozionale cartaceo o sito web del costruttore di pneumatici di riferimento. Si consiglia di segnalare al Costruttore eventuali non conformità.

  1. Sull’etichetta devono essere riportate sempre le informazioni relative a tutti e 3 i parametri previsti
  2. Va richiesto lo scontrino fiscale e/o la fattura controllando che sugli stessi siano riportate le informazioni relative all’etichettatura o comunque che dette informazioni vengano esplicitate con un documento specifico.
  3. L’entrata in vigore obbligatoria è il 1° novembre 2012 per pneumatici prodotti dopo il 1° luglio 2012. Prima di tale data non è possibile pretendere il rilascio delle informazioni riportate in etichettatura.
  4. Successivamente all’entrata in vigore è possibile vendere prodotti anche privi delle informazioni riportate in etichetta a condizione che i pneumatici siano stati fabbricati prima del 1° luglio 2012.
  5. Sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it sono disponibili informazioni aggiuntive che disciplinano la materia.

page4image11192

Una nuova Agenda del consumatore europeo

Bruxelles, 22 maggio 2012 – La spesa per i consumi, pari al 56% del PIL dell’UE, riflette l’enorme potere che hanno i consumatori di dare impulso all’economia europea. Soltanto consumatori emancipati e fiduciosi possono valorizzare appieno le potenzialità del mercato unico dando impulso all’innovazione e alla crescita. Per tale motivo la visione strategica della Commissione europea relativa alla politica dei consumatori negli anni a venire – adottata oggi – intende massimizzare la partecipazione dei consumatori e accrescere la loro fiducia nel mercato. Imperniata su quattro obiettivi principali l’Agenda del consumatore europeo intende creare un clima di fiducia: rafforzando la sicurezza dei consumatori, facendo opera di informazione, intensificando le misure repressive e assicurando meccanismi di riparazione nonché allineando i diritti dei consumatori e le politiche in tema di consumo ai cambiamenti intervenuti nella società e nell’economia. Essa presenta inoltre diverse azioni chiave da attuarsi entro il 2014.

“Nell’Unione europea la crescita ha bisogno di una offerta competitiva e di una forte domanda. I consumatori devono pertanto essere i protagonisti delle politiche dell’UE alla stregua delle imprese. Abbiamo bisogno di consumatori fiduciosi che facciano da volano dell’economia europea”, ha affermato Viviane Reding, Vicepresidente della Commissione e Commissario UE che detiene il portafoglio della giustizia. “Vogliamo incoraggiare gli acquisti transfrontalieri online e questo è il motivo per cui l’UE e i suoi Stati membri devono adeguare i diritti dei consumatori all’era digitale. Abbiamo fatto i primi passi con la direttiva sui diritti dei consumatori e con la proposta di regole modernizzate in tema di protezione dei dati al fine di accrescere la fiducia dei consumatori nelle transazioni online. Quale passo successivo la Commissione intende modernizzare le regole UE in tema di viaggi ‘tutto compreso”, varate nel 1990, per tener conto del fatto che un numero crescente di persone prenota le proprie vacanze sul web. Occorre però ben più di nuovi strumenti legislativi per far funzionare il mercato unico digitale nell’interesse dei consumatori. Gli Stati membri devono intensificare gli sforzi per assicurare un’attuazione celere e non burocratica delle regole UE onde far sì che il diritto del consumo diventi una realtà concreta per i nostri 500 milioni di consumatori.”

“Nell’attuale contesto economico è necessaria una forte politica dei consumatori. Conferire maggiori poteri ai 500 milioni di consumatori europei recherà un contributo fondamentale alla crescita nell’economia europea,” ha affermato John Dalli, Commissario responsabile per la Salute e i consumatori. “La strategia adottata oggi intende conferire maggiori poteri ai consumatori e stimolare la loro fiducia fornendo loro gli strumenti per partecipare attivamente sul mercato, per farlo funzionare nel loro interesse, per esercitare il loro potere di scelta e far rispettare adeguatamente i loro diritti. A tal fine sottoporremo a revisione il quadro europeo per assicurare che i prodotti e gli alimenti immessi sul mercato unico siano sicuri, intensificheremo le misure attuative della legislazione UE sul consumo in stretta cooperazione con le autorità nazionali, forniremo un maggiore sostegno ai consumatori che fanno acquisti transfrontalieri facendo agire i Centri europei consumatori e assicureremo che gli interessi dei consumatori siano integrati in modo più sistematico nelle politiche UE che rivestono un’importanza economica fondamentale per i nuclei familiari.”

I consumatori europei godono di diritti e di una tutela tra i più forti al mondo che li proteggono dai prodotti non sicuri, dalla pubblicità ingannevole, dai costi di roaming imprevedibili o dalle pratiche fraudolente online, o che li aiutano quando le transazioni finiscono male. Le proposte in tema di risoluzione alternativa delle controversie e di risoluzione delle controversie online (ADR/ODR) attualmente all’esame consentiranno ai consumatori di risolvere celermente i problemi in modo agevole e a costi contenuti. Un altro esempio è dato dal Procedimento europeo per le controversie di modesta entità che semplifica, accelera e riduce i costi delle controversie a dimensione transfrontaliera per importi fino a 2000 euro. A partire dal 2013 i consumatori, per il tramite del portale europeo della giustizia elettronica, potranno completare online i formulari per i reclami di piccola entità in una qualsiasi delle lingue ufficiali risparmiando così tempo e fatica.

Anche se l’UE dispone di un corpus sostanziale di diritto del consumo e se la dimensione “consumatori” è un elemento importante di molte politiche dell’UE, occorre un quadro globale che tenga anche conto delle sfide incombenti come quelle legate alla digitalizzazione della vita quotidiana, al desiderio di passare a modelli di consumo più sostenibili e ai bisogni specifici dei consumatori vulnerabili.

Quattro obiettivi principali

L’Agenda del consumatore presenta misure volte a raggiungere gli obiettivi della strategia per la crescita dell’UE Europa 2020. Essa prende le mosse da altre iniziative, integrandole, come la Relazione sulla cittadinanza (cfr. IP/10/1390 e MEMO/10/525), il Single Market Act, la Agenda digitale per l’Europa (cfr. IP/10/581, MEMO/10/199 e MEMO/10/200) e la Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse (cfr. IP/11/1046). A tal fine l’agenda si articola attorno a quattro obiettivi principali volti ad accrescere la fiducia dei consumatori.

  • Rafforzare la sicurezza dei consumatori: per quanto concerne i beni, i servizi e gli alimenti, rendendo più rigoroso il quadro normativo e più efficiente la sorveglianza del mercato.
  • Migliorare gli aspetti dell’informazione: venire a capo della crescente complessità dei mercati in cui i consumatori hanno bisogno di strumenti e informazioni adeguati per comprendere i vari aspetti, dal costo reale del credito al consumo al reperimento dell’istanza cui rivolgersi per un reclamo. Questo aspetto è importante sia per i consumatori che per i commercianti; in proposito svolgono un ruolo chiave le organizzazioni dei consumatori.
  • Migliorare la repressione degli illeciti ed assicurare un’adeguata riparazione, fattori senza i quali i diritti non sussistono nella pratica. Ciò è ancora più importante se si considera che il danno subito dai consumatori europei a causa di problemi che danno origine a controversia è stimato a circa lo 0,4 % del PIL dell’UE. Il ruolo delle reti che curano i diritti dei consumatori ha un’importanza centrale.
  • Allineare la politica ai cambiamenti intervenuti nella società e renderla più pertinente per la vita quotidiana: adattare il diritto del consumo all’età digitale e affrontare i problemi che i consumatori incontrano nelle transazioni online; tener conto dei bisogni dei consumatori vulnerabili, rendere agevole fare scelte sostenibili.

Cinque settori chiave

L’Agenda supporta gli interessi dei consumatori in determinati settori chiave.

  • alimenti: assicurare la sostenibilità e la sicurezza
  • energia far sì che i consumatori riescano a fruire dei prezzi più vantaggiosi nel mercato liberalizzato e sappiano meglio gestire il loro consumo energetico
  • settore finanziario: tutelare gli interessi finanziari dei consumatori e conferire loro gli strumenti per gestire le loro finanze
  • trasporti: adattare la legislazione ai moderni pattern di viaggio e incoraggiare la mobilità sostenibile
  • digitale: affrontare i problemi che i consumatori incontrano e garantire la loro tutela online.

Per ulteriori informazioni:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/index_en.htm#agenda